Obblighi di fatturazione e Raggruppamento temporaneo di imprese

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Pubblicato Principio di Diritto Ag. delle Entrate n. 17 del 17 dicembre 2018
  • L’Agenzia delle Entrate, attraverso il Principio di Diritto n. 17, presenta la propria posizione riguardo il raggruppamento temporaneo di imprese, relativamente agli obblighi di fatturazione ex art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, gravanti sulla stazione appaltante. Ebbene, questi devono essere assolti dalle singole imprese associate per i lavori gestiti da ciascuna di esse, in quanto «il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico – si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “… non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”
   
  • Sempre secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ne consegue che «gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti».

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