Modalità di consegna al contribuente della dichiarazione telematica

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Pubblicato Interpello Ag. delle Entrate n.97 del 6 dicembre 2018
 
  • La Risposta n. 97 del 6 dicembre 2018, predisposta dall’Agenzia delle Entrate ha voluto presentare delucidazioni riguardo le modalità di consegna al contribuente della dichiarazione comunicata telematicamente da parte dell’intermediario abilitato.
  • L’Ente nello specifico, rifacendosi alla Risoluzione n. 298/2007 e alla Circolare n.14/2013, determina che la consegna della dichiarazione, così come la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia, può svolgersi mediante modalità diverse rispetto alla consegna fisica o manuale.
  • L’intermediario abilitato, pertanto, può adempiere l’obbligo mediante:
 
  • – l’inoltro di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione, i documenti telematici comunicati saranno consultabili nell’area riservata dedicata sul portale dell’intermediario. Inoltre, devono essere fornite le istruzioni per il download e la stampa;
 
  • – la pubblicazione nell’area riservata al contribuente, entro 30 giorni dal termine di presentazione, del documento telematico trasmesso, unitamente alla ricevuta di presentazione, in modo che il contribuente possa assolvere, attraverso sottoscrizione e conservazione, gli oneri sanciti dall’art. 3, comma 9, D.P.R. n. 322/1998.
 

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