Specifiche causale su bonifico per Voucher digitalizzazione

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Pubblicato aggiornamento FAQ MISE del 12 novembre 2018
 
  • Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile un nuovo aggiornamento, datato 12 novembre 2018, delle FAQ disponibili sul proprio sito .
  • Elemento cardine è quello relativo all’effetto conseguente la mancata apposizione, sui titoli di spesa oggetto di rendicontazione, della dicitura prevista all’art. 6, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
  • Come noto infatti, i titoli di spesa (fatture di acquisto) connessi al progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico devono riportare la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Prevista un’integrazione per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna): «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020».
  • La mancanza di questa dicitura non comporta l’inammissibilità del titolo di spesa nel caso in cui l’impresa abbia riportato nel relativo bonifico la causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014” (articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto 24 ottobre 2017 e ss.mm.i).
  • Ulteriore chiarimento concerne la fase di rendicontazione delle spese nel caso in cui l’impresa non abbia la disponibilità dell’estratto del conto corrente utilizzato per i pagamenti relativi alla realizzazione del progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
  • Il Ministero chiarisce che “L’estratto del conto corrente può essere sostituito da altra documentazione – esclusivamente rilasciata dalla banca – attestante l’avvenuta esecuzione delle operazioni (ad esempio: attestazione di avvenuto pagamento, lista movimenti timbrata e firmata dalla banca, ordini di bonifico accompagnati dalle relative distinte di pagamento della banca). La predetta documentazione, in ogni caso, deve consentire al Ministero di accertare la piena corrispondenza e coerenza delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa nella richiesta di erogazione e delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori.”

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