Scadenza versamento per definizione accertamento con adesione

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Oggi è l’ultimo giorno utile per definire gli avvisi di accertamento con adesione. Si conclude così il primo termine del calendario delle rottamazioni previste dal Decreto Fiscale: c’è tempo fino a questa sera per coloro che desiderano definire gli avvisi di accertamento con adesione, sottoscritti e non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre 2018 e per i quali alla stessa data non è ancora scaduto il termine di 20 giorni per il pagamento e il perfezionamento dell’adesione, per effettuare il pagamento in unica soluzione o della prima rata dei tributi e dei contributi dovuti (nessuna domanda da inoltrare).
  • Per far questo, il contribuente si servirà dei dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto in fase di sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, comunicando i codici tributo relativi alle somme dovute (tributi indicati nell’atto, al netto di interessi e sanzioni), il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l’anno di riferimento.
 
  • In questa fase bisognerà considerare che nel suddetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi. Per questo, il Provvedimento delle Entrate, dello scorso 9 novembre, che fissa modalità e scadenze di versamento, chiarisce che “può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute”.
 
  • Nell’eventualità di versamento rateale, il pagamento dell’ammontare è possibile con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima si devono pagare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
 
  • Infine si ricorda che sull’ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno dopo la scadenza di versamento della prima rata.

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